Caparre confirmatorie non soggette a Iva

La caparra confirmatoria prevista dall’art. 1385 cc, al pari del deposito cauzionale, non costituisce un corrispettivo del prezzo e avendo mera funzione risarcitoria è esclusa dall’assoggettamento a Iva. Si tratta dello specifico canone fornito con la sentenza n. 67/06/2021 emessa dalla Ctr del Lazio. Una srl contribuente si era originariamente opposta, dinanzi la Ctp di Roma, a un avviso di accertamento Iva emesso dall’Agenzia delle entrate D.P. III di Roma, dovuto all’omessa fatturazione di un importo di euro 169 mila per il quale l’ufficio riteneva omesso il versamento dell’Iva: in particolare tale somma veniva considerata quale acconto sul prezzo e dunque da sottoporre a imposizione sul valore aggiunto. 
La società, invece, non aveva assoggettato l’importo al tributo poiché, sin dal primo grado, dichiarava che si trattavano di somme relative a caparre confirmatorie, pertanto, con natura e funzione ben diversa da corrispettivi assoggettabili.
Ciononostante, dinanzi al rigetto del ricorso, la parte proponeva appello alla Ctr laziale, la quale condivideva tale tesi: quelle somme versate, dalla documentazione in atti, erano effettivamente caparre confirmatorie sì come previste dall’art. 1385 cc. Le stesse sono da escludere dall’assoggettamento a Iva poiché non costituiscono corrispettivi, avendo una funzione risarcitoria. Come noto, infatti, al pari di depositi cauzionali, tali tipi di caparra hanno una funzione di cautela per il risarcimento dei danni nell’eventuale caso di inadempimento, nel senso che se la parte che ha versato la caparra diventa inadempiente, la controparte potrà recedere dal contratto e trattenerla a titolo di risarcimento del danno subito senza bisogno di dimostrare l’ammontare dello stesso.
Come osservato dal collegio regionale, tale natura è ben diversa, pertanto, da quella del vero e proprio corrispettivo, alla cui categoria l’ufficio aveva erroneamente ricondotto quelle somme considerandole come acconti sul prezzo di vendita da fatturare e assoggettare ex art. 6 e 21 del dpr n. 633/1972. 
Nel caso di specie, quindi, la Ctr accoglieva l’appello della contribuente evidenziando come in effetti le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria erano poi state comunque regolarmente fatturate ai fini Iva nell’anno successivo al momento dell’atto notarile relativo all’acquisto di immobili in costruzione. 
Nicola Fuoco
Il ricorrente in qualità di legale rappresentante della soc. R. C. srl presentava ricorso avverso avviso di accertamento Iva anno 2011-2013 per omessa fatturazione di euro 169 mila e relativa Iva omessa.
Circa l’anno 2012 la società dichiarava che erano ancora in costruzione gli immobili e che le somme contestate erano relative a caparre confirmatorie da imputare ai prezzi di vendita formalizzati avanti al notaio nell’anno successivo e che la contabilità relativa era regolare e non contestata dall’Agenzia.
La Ctp di Roma sez. 26 rigettava il ricorso in quanto il sig. A. F. avrebbe dovuto corrispondere una maggiore somma coincidente con quanto accertato. 
Appella la società e ribadisce la regolarità della fatturazione, che la Gdf non ha contestato nulla in merito ma ha solo «dedotto» tale presunta evasione, non convalidata dalla contabilità invece regolare.(…)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta agli atti risulta che siano state versate nelle mani della società di costruzioni somme a titolo di «caparra confirmatoria» art. 1385 cc, che non è soggetta a Iva perché non costituisce «corrispettivo» ma ha solo una funzione risarcitoria e quindi non è soggetta a Iva (Risoluz. n. 197 E/2007) e sent. Cassaz. 10306 del 20 maggio 2015 e sent. n. 3736/2019 e dunque non determina l’insorgenza del presupposto impositivo. 
Non invece se si fosse trattato di «acconto sul prezzo di vendita» che doveva fatturarsi ai sensi degli artt. 6 e 21 dpr 633/72 Iva. Analogamente il «deposito cauzionale» è una «garanzia» e quindi è «esclusa dall’ambito Iva». 
L’Agenzia aveva proceduto ad accertamento interpretando le somme ricevute a titolo di «Acconto sul prezzo di vendita». La società ha dimostrato che erano state ricevute le somme a titolo di «caparra confirmatoria» e comunque fatturate nell’anno successivo ai fini Iva al momento del rogito avanti al Notaio, pertanto ai fini Iva non vi sarebbe evasione d’imposta Iva in quanto fatturata l’anno successivo a completamento dell’immobile in costruzione. Per i motivi suddetti la Commissione accoglie l’appello della società e riforma la sentenza di primo grado. Ogni altro argomento sollevato dalle parti viene assorbito da questi. Ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giustizia.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello della società. Spese compensate.


fonte italiaoggi